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Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto

Si intende per navigazione da diporto la navigazione non a fine di lucro ma a scopo ricreativo e di svago. E' quindi esclusa la navigazione professionale. Per il noleggio e la locazione delle imbarcazioni da diporto e per la professione di skipper esiste una apposita normativa

Unità da diporto

Sono tutti gli scafi di lunghezza compresa fra 2,5 m e 24 m, usati per fini ricreativi e di divertimento (si dividono in natanti e imbarcazioni).

Classificazione delle unità da diporto:

- natanti (Art.1 D.L.16.6.94 n.378):

a) sono definiti natanti le unità aventi lunghezza fuori tutto fino a mt 10 se a motore, indipendentemente dalla potenza del motore
b) le unita' fino a mt 10 di lunghezza fuori tutto se a vela con motore ausiliario (un’unità da diporto è a vela con motore ausiliario quando il rapporto superficie velica/potenza del motore e' superiore a 2)
c) sono natanti i motovelieri fino a 10 metri (si tratta di motoveliero quando il rapporto vela/motore è superiore a 1 ma inferiore a 2). Comunemente e commercialmente questi natanti sono chiamati motorsailer).
Nota: i natanti non hanno l'obbligo di essere iscritti nei Registri Italiani del naviglio da Diporto RID, in pratica diciamo che non devono essere obbligatoriamente immatricolati e quindi non hanno la licenza di navigazione e la ‘targa’

- imbarcazioni:

sono imbarcazioni a motore le unità aventi lunghezza fuori tutto superiore a metri 10;
sono imbarcazioni a vela con motore ausiliario le unità aventi lunghezza fuori tutto superiore a m. 10.
Nota: le imbarcazioni devono essere iscritte nei Registri del naviglio da diporto ( R.I.D.) e quindi devono essere immatricolate e devono avere la “targa”. Le imbarcazioni sono soggette alle visite iniziali, periodiche ed occasionali, da cui sono invece esclusi i natanti.

- navi da diporto

Sono navi da diporto le unità aventi lunghezza fuori tutto LFT superiore a metri 24 sia a vela che a motore.

Patenti nautiche

Il 17 Gennaio 1998 è entrato in vigore il DPR n.431 del 9 Ottobre 1997 denominato “Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche “ che disciplina il rilascio, la convalida, la revisione e la revoca delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unità da diporto, comprese le navi da diporto. Le abilitazioni per il comando e la condotta delle unità e delle navi da diporto sono denominate patenti nautiche.(art 1)

Per I dettagli sulla normativa inerente le patenti nautiche vedi l’apposito link in questo stesso sito

Requisiti di età per il comando e la condotta di unità da diporto che non richiedono patente.

Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri che navigano entro le sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiore a quelle indicate all’art 2 punto b) precedente, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:

a)aver compiuto anni 18 per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motoveliero e per quelle a motore. (se ne desume come già detto che per comandare e condurre le unità a vela anche superiori ai 10 metri e fino a 24 metri, cioè le" imbarcazioni a vela", purchè con motori che non superino i 40,8 CV e gli altri limiti dettati dall’art.2 comma b), non è necessaria la patente.!! !)
b) aver compiuto 16 anni di età , per i natanti a motore nonchè per i natanti a vela con motore ausiliario e motovelieri. (quindi una barca a vela fino a 10 metri che naviga entro le 6 miglia dalla costa può essere comandata a 16 anni !)
c) aver compiuto 14 anni di età per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa
d) aver compiuto i 16 anni di età per la condotta di moto d’acqua



Unità da diporto munite di Marcatura CE

Omologazioni di tipo A B C D

Il Decreto Legge 436/1996 ha introdotto nella legislazione italiana sulla nautica le unità da diporto munite della Marcatura CE di conformità. Tali unità, aventi una lunghezza fuori tutto LFT. compresa tra m 2,50 e 24 m sono commercializzate nell'ambito di tutto il territorio comunitario. Sono contraddistinte da apposita targhetta fissata sullo scafo (come avviene per gli autoveicoli ) che riporta tutti i dati tecnici di costruzione e di abilitazione alla navigazione e specificatamente: il codice costruttore; il paese di costruzione, il numero di serie unico, l'anno di costruzione, l'anno del modello,. il nome del costruttore, la Marcatura CE, la portata massima consigliata dal costruttore, il numero delle persone che può trasportare, la categoria di progettazione ( A, B, C o D ); riferita alle caratteristiche costruttive.


  Tipi di omologazione CE

    A - senza alcun limite, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione A);
    B - di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per le unità appartenenti alla categoria di progettazione B;
    C- litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per le unità appartenenti alla categoria di progettazione C);
    D - speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione D)".


E’ stato ormai chiarito dagli organi competenti che , fatta eccezione per le omologazioni di tipo D ( acque protette ) le altre non impongono limiti di navigazione dalla costa , ma spetta allo Skipper sotto la sua responsabilità quale tipo di navigazione intraprendere in funzione delle condizioni meteomarine, forza del vento e stato del mare, che non dovranno superare quelle previste dalla categoria di omologazione. Lo skipper dovrà quindi , come giusto, avere un occhio particolare alle previsioni meteo e la responsabilità di previsioni errate sarà tutta sua come Comandante.

Precisazioni chiarificatrici delle norme sul diporto

- Con la patente nautica “ entro le 12 miglia” si può comandare un’ imbarcazione abilitata a navigare senza limiti dalla costa ( vecchie omologazioni italiane di oltre le 6 mg ) purchè si navighi entro le 12 miglia . Per anni c’ è stata confusione finalmente l'art. 15 del decreto legislativo 436/96 ha stabilito che ai fini del comando delle imbarcazioni da diporto è richiesta una delle patenti nautiche previste dalle leggi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Ciò significa che si può assumere il comando di una imbarcazione abilitata a navigare senza limiti dalla costa con la patente nautica entro le 12 , purché la navigazione venga effettuata appunto entro le 12 miglia. Per correttezza c’ è da dire che quando è stato emanato questo decreto le patenti erano entro le 6 e oltre le 6 milia. Oggi dal 17/1/1998 sono invece entro le 12 e oltre le 12. Il concetto espresso dalla circolare comunque non cambia.
- ll Comandante (skipper) non necessariamente deve sempre condurre personalmente l’ imbarcazione o il natante. La Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 267001 del 4.11.92, a seguito di una sentenza della Magistratura, ha precisato che a condurre fisicamente l’ unità da diporto non deve essere necessariamente e sempre il comandante o skipper (munito di patente), ma che egli può delegare un membro dell’ equipaggio, sempre chiaramente sotto la sua responsabilità. Questa chiarificazione non fa altro che convalidare legalmente quanto già è sempre avvenuto nella navigazione d’altura a vela dove, dati i lunghi tempi della navigazione, è impensabile che lo skipper stia sempre al timone, e necessariamente si fanno “le guardie” da cui tra l’altro lo Skipper è esentato. .
- Le dotazioni di sicurezza sono in relazione alla navigazione che si sta effettuando per quanto riguarda la distanza dalla costa e non in funzione dell’omologazione dello scafo. La norma è chiarita con Circolare n. 262938 del 30.4.97 pubblicato sulla Gazz. Uff. 11.6.97.

I natanti “ possono” navigare fino a 12 miglia dalla costa?

La risposta è affermativa ma, attenzione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni come precisa la Circolare Ministeriale n. 262938 del 30.4.97 su G. Uff. 11.6.97
- chi comanda l’ unità deve avere la patente anche se quel natante non la richiede ma si naviga oltre le 6 miglia
- il natante deve essere “ abilitato “ a navigare oltre le 6 miglia da un Certificato di Omologazione rilasciata dal RINA o per quelli di nuova costruzione deve appartenere alle categorie di navigazione europee A B C sempre attestato da un Certificato di Omologazione.( legge n. 413 del 30.11.98 ). Il Certificato di Omologazione e la relativa Dichiarazione di Conformità devono essere tenuti a bordo in originale o in fotocopia autenticata.
- le dotazioni di bordo devono essere adeguate alla navigazione oltre le 6 miglia



 

 


Adolfo Michelotti


Titolare della Scuola Nautica Michelotti

 

   
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